Consignment Stock Extra UE: aspetti tecnici e pratiche doganali

Consignment Stock con fornitori italiani, è possibile applicarlo in un deposito ubicato in Svizzera?
 

Consignment Stock: il significato

Con il termine “Consignment Stock” andiamo ad indicare la merce in conto deposito.

La merce in conto deposito in ambito extra UE è una tecnica di gestione delle scorte, che si basa sul trasferimento di merci di proprietà del fornitore presso un magazzino del cliente.

Caratteristica del contratto di fornitura Consignment Stock è che i beni rimangono di proprietà del fornitore e il diritto di proprietà si trasferisce solo quando il cliente preleva i beni dal magazzino in territorio extra UE, nel nostro caso in Svizzera.

I vantaggi per il cliente Svizzero sono finanziare e relative alla gestione delle scorte, rendendo più efficienti i tempi di risposta all’approvvigionamento.
 

Le caratteristiche principali della merce in conto deposito:

  • Stipulare un contratto di Consignment Stock
  • Il fornitore consegna le merci presso un deposito dell’acquirente stabilito in un paese terzo
  • Obbligo doganale per le merci trasferite
  • L’acquirente attesta il quantitativo prelevato
  • Il fornitore emette una fattura

L’operazione in conto deposito, in ambito Extra Ue, implica che vengano rispettate gli adempimenti di natura doganale. In tal caso, sulla base dell’ordine di acquisto, il fornitore emette una fattura proforma e invia i beni presso il deposito del cliente.

La movimentazione dei beni prevede che vengano espletate le formalità doganali di esportazione e importazione.
 

Aspetti tecnici e di pratica doganale per il Consignment Stock

  • L’invio dei beni presso il deposito Svizzero è giustificato con l’emissione di una fattura proforma. Il documento proforma dovrà riportare le specifiche del contratto di Consignment Stock e non dovrà essere iscritta nel registro IVA, non costituirà plafond IVA.

  • La bolletta doganale di esportazione riporterà nel campo 31 i riferimenti del contratto di Consignment Stock

  • La ditta fornitrice dovrà archiviare l’intero dossier relativo all’invio dei beni presso il deposito estero e dei vari ritiri effettuati sul registro di carico/scarico.

  • All’atto del prelievo dei beni dal deposito, l’esportatore dovrà emettere a carico del cliente svizzero una fattura commerciale di vendita (non imponibile ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera a ) che dovrà essere iscritta nel registro vendite . Nel corpo della fattura dovranno essere citati sia gli estremi del contratto di Consignment Stock che della bolla doganale con la quale è stata già esportata la merce;

Per rispondere al quesito con il quale abbiamo iniziato l’articolo, la risposta è si; è possibile applicare il Consignment Stock con fornitori italiani in presenza di un confine doganale extra UE come quello svizzero.

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consulente doganale
Giuseppe Miele
Specialista in Spedizioni Titolo federale UFFT presso Carugati SA

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