Il tema dell’ammissione temporanea di merce in entrata e uscita dal territorio svizzero per un periodo di tempo determinato può sembrare complesso. Ma anche questa volta siamo qui per sciogliere ogni perplessità.
Proviamo ad esaminare un caso concreto, semplice ma di certo emblematico e frequente, di importazione temporanea di merce per locazione:
Dalla filiale di Milano si ha la necessità di spedire in Svizzera un’apparecchiatura elettronica destinata a essere noleggiata per circa un anno. Scaduto tale termine dovrà rientrare in Italia. Qual è la procedura doganale più opportuna?
L’importazione temporanea delle merci è quella misura sorvegliata di regime doganale prevista per tutti quei casi in cui un bene venga spedito in Svizzera per un periodo di tempo limitato. La merce in questione godrà di esonero totale da dazi ed IVA di importazione, non dovrà subire modifiche e sarà necessariamente destinata alla riesportazione dal territorio doganale svizzero.
Il documento denominato Carnet ATA, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che permette l’esportazione e l’importazione temporanea di beni, per una durata massima di un anno. Si tratta di un documento doganale internazionale usato per l’ammissione temporanea o il transito di merci ed è ottenibile presso le Camere di commercio e dell’industria.
In caso di locazione/noleggio il carnet ATA non è previsto ma viene richiesto esclusivamente il DDAT Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT)
Al fine di chiarire meglio cosa si intende per “ammissione temporanea di merce”, di seguito elenchiamo a titolo di esempio alcuni scopi per cui si fa riferimento a questa misura di regime doganale (principali scopi di impiego dell’ammissione temporanea):
Per poter ottenere le autorizzazioni a esportare e importare temporaneamente le merci, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di base:
Di seguito riportiamo l’elenco dei documenti doganali necessari e alcune informazioni utili per ottenere le autorizzazioni necessarie all’ammissione temporanea di merce presso le autorità doganali competenti:
Il regime di ammissione temporanea si conclude nel momento in cui le merci vincolate a tale regime sono riesportate dal paese di destinazione temporanea.
Applicando la procedura appena descritta non verranno liquidati IVA e dazio in entrata e uscita dai territori doganali interessati.
Anche in questo caso ci auguriamo di averti dato le nozioni che cercavi in materia di importazione temporanea della merce. Nel caso desiderassi ricevere una panoramica più ampia sull’argomento, per favore, non esitare a contattarci. Saremo felici di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

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